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Brevi cenni sui controlli delle casse previdenziali
- Dettagli
- di Alessandro Giuliani
Cassa Forense, trasformata in Fondazione a norma del d.lgs. n. 509 del 30 giugno 1994, con il riconoscimento della personalità di diritto privato ha acquisito ampi poteri di autonoma gestione economico-finanziaria ed organizzativa volti a garantire ed assicurare gli equilibri e le compatibilità dei bilanci con le prestazioni future.
Nello stesso tempo, sono stati previsti una serie di vincoli e controlli pubblici (ministeri vigilanti e Corte dei Conti) che si sono fatti più stringenti rispetto alle precedenti norme che regolavano gli enti previdenziali proprio perché, nonostante la maggior autonomia, le Casse rientrano ancora nell’orbita di quelli che vengono definiti organismi di diritto pubblico a seguito del persistere dell’obbligo di iscrizione e contribuzione.
Il sistema specifico dei controlli pubblici sulle associazioni e fondazioni di diritto privato previsto dall’art. 3 del d.lgs 509/94, controlli che in parte si sovrappongono ed in parte sostituiscono quelli generali previsti dal codice civile, si incentra sui seguenti criteri:
- il potere di vigilanza è attribuito al Ministero del lavoro che lo esercita di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e degli altri ministeri competenti (nel caso di Cassa Forense quello della Giustizia);
- la composizione dei collegi sindacali, oltre ai rappresentanti di categoria, deve assicurare la presenza di rappresentanti delle amministrazioni vigilanti;
- il controllo generale sulla legalità ed efficacia della gestione delle assicurazioni obbligatorie per assicurarne la legalità e l’efficacia è demandato alla Corte dei Conti;
- inoltre, è anche previsto un controllo esterno di tipo non pubblicistico sui bilanci annuali assoggettati a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte di soggetti iscritti nel registro di cui all’art.1 del d.lgs. n. 88/1992 (ex registro revisori contabili ora apposito registro dei revisori legali dei conti).



